STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE “SPORTALPS- ASD”

Denominazione e sede

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, è costituita l’Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

“SPORTALPS – ASD”

L’Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L’Associazione ha sede in Valdilana (BI), Fr. Pratrivero 303/F. La sede potrà essere cambiata nell’ambito dello stesso Comune, senza modificare lo Statuto, su semplice delibera del Consiglio Direttivo. La via ed il numero civico della sede, a cui far riferimento in attuazione del presente Statuto, verrà comunicato in occasione della prima iscrizione e varrà sino a diversa successiva comunicazione fatta dal Consiglio Direttivo.

Finalità

Art. 3) L’Associazione è un’istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

Art. 4) L’Associazione ha per scopo l’organizzazione e la gestione, in via stabile e principale, di attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica; in particolare l’Associazione si propone, quale scopo principale, la promozione, la diffusione, la tutela e lo sviluppo delle discipline degli Sport motoristici e dell’Aria, con particolare riferimento all’ automobilismo, in genere, ed in particolare all’ attività cosiddetta del fuoristrada (a motore endotermico ibrido o elettrico) ed alle discipline dello Sport dell’Aria in particolare Volo – da diporto o sportivo senza motore (deltaplano, parapendio), compresa tutta l’attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle medesime attività sportive. Potrà, inoltre, svolgere tutte quelle attività collegate alle predette discipline, quali lo studio e l’applicazione degli aggiornamenti tecnologici pertinenti correlati. Tali attività potranno svolgersi anche in occasione dell’organizzazione di eventi quali raduni o escursioni di gruppo.

L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, ivi comprese attività di tipo commerciale, che a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo si indicano nelle sponsorizzazioni e nel merchandising di beni correlati all’attività dell’associazione, nel rispetto delle normative fiscali e amministrative vigenti, a condizione che tutte siano secondarie e strumentali rispetto all’attività istituzionale. L’Associazione potrà procedere con raccolta fondi, anche occasionali, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale. L’Associazione potrà organizzare e gestire, nel rispetto delle norme vigenti in materia della C.d. “Privacy’, propri siti web ed adottare sistemi di comunicazione C.d. “social”, il tutto per promuovere e/o informare Soci o terzi in genere, della propria attività. L’Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell’attività istituzionale. L’Associazione svolge le attività sportive nel pieno rispetto dell’ambiente e dei valori naturalistici. Nella propria sede e o durante gli eventi che verranno organizzati, sussistendone i presupposti, l’associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.

Durata

Art. 5) La durata dell’Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea Straordinaria dei Soci.

Soci

Art. 6) Possono essere Soci dell’Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto e l’eventuale Regolamento Interno Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a gara e l’effettività del rapporto medesimo; tuttavia, la partecipazione alla vita associativa potrà anche essere temporanea. Fra gli aderenti all’Associazione esistono parità di diritti e di doveri.

Art. 7) L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell’aspirante Socio. Le domande di ammissione a Socio per minorenni dovranno essere presentate dall’esercente la patria potestà o dal tutore. Il genitore o il tutore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. ln tal caso la qualifica di Socio compete al genitore od al tutore, mentre sarà il minore il fruitore delle attività istituzionali che assumerà la denominazione di Associato.

Art. 8) Tutti i Soci hanno diritto di:

  Partecipare direttamente o far partecipare gli Associati a loro correlati a tutte le attività promosse dall’Associazione; e Partecipare alla vita associativa, in campo amministrativo, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate dal presente Statuto e da eventuale Regolamento Interno;

  • Godere del diritto dell’elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
  • Gli Associati non hanno diritto di voto, che spetterà al soggetto di cui all’art. 7.

L’Associato che diventi maggiorenne nel corso dell’anno sociale acquisirà la qualifica di Socio a partire dall’anno sociale successivo. ln tal caso il Socio, che lo rappresentava, perderà la qualifica di Socio.

Art. 9) i Soci e gli Associati hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell’Associazione e di rispettare i dettami dell’eventuale Regolamento Interno. I Soci hanno l’obbligo di corrispondere le quote associative, che saranno stabilite dal Consiglio Direttivo all’inizio dell’esercizio sociale, unitamente alle modalità di riscossione. La qualifica di Soci /o gli Associati ed i relativi diritti discendenti dal presente Statuto n costituiscono, in ogni caso, bene o titolo trasferibile. Le quote associative sono da intendersi pro-capite: una per ogni persona che partecipa alle attività istituzionali, siano essi Soci od Associati.

Art. 10) La qualifica di Socio è temporanea e cessa con la scadenza dell’esercizio sociale di cui al successivo Art. 31 oppure prima, per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’espulsione è prevista quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e dell’eventuale Regolamento Interno, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali all’Associazione o a terzi o danni reputazionali all’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera raccomandata al Socio interessato o all’Associato per mezzo del Socio che lo rappresenta. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato, anche in funzione di rappresentanza dell’Associato, può presentare ricorso entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso, indirizzato al Presidente, presso la sede, verrà esaminato dall’Assemblea in specifica riunione ordinaria, convocata con urgenza.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi motivo o causa, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione della quota già versata all’Associazione.

Art. 12) Il decesso del Socio o dell’Associato, non conferisce ai suoi successori alcun diritto nell’ambito associativo.

Organi dell’Associazione

Art. 13) Gli Organi dell’Associazione sono: l’Assemblea dei Soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

Assemblea

Art. 14) L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano dell’Associazione; è composta da tutti i Soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 15) L’Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l’anno entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del Bilancio, intendendosi per tale documento il rendiconto economico-finanziario redatto secondo criterio di cassa e correlata consistenza patrimoniale in chiusura di esercizio, o comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando sia necessaria in applicazione del presente Statuto. La convocazione dell’Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante, alternativamente, invio e-mail / lettera cartacea/pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione / affissione dell’avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno.

Art. 16) Possono intervenire all’Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto, salvo il caso in cui il Socio sia tale per rappresentanza di Associato/i. ln tal caso al Socio spetterà un voto per ogni Associato da lui rappresentato oltre ad un eventuale voto a lui spettante come Socio in Proprio. E’ ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio o al di lui genitore o tutore. Ogni Socio non può avere più di dieci deleghe. Le votazioni dell’Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano o per appello nominale.

Art. 17) All’Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

  • approvare il rendiconto economico-finanziario dell’anno sociale trascorso; eleggere il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti e nominare contestualmente il Presidente;   eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari o deceduti;   deliberare su proposte del Consiglio Direttivo in merito ad operazioni di natura finanziaria strumentali  al conseguimento dello scopo dell’Associazione, restando in ogni caso vietate operazioni di Finanza Decentralizzata e l’utilizzo/impiego di Criptovalute in genere.
  • deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e straordinario di interesse generale posto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, ivi compresa l’espulsione di un Socio/Associato.

IN SEDE STRAORDINARIA:

  • deliberare sulla     trasformazione,            fusione scioglimento dell’Associazione;   deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
  • deliberare sulla proposta di iscrizione al RUNTS- ETS deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

Art. 18) L’Assemblea ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano presente, il quale nomina, fra gli aventi diritto al voto, un segretario verbalizzante, è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, aventi diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria delibera validamente e favorevolmente, intendendosi, con questi termini, approvato quanto proposto all’Ordine del Giorno, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. Tra la prima e la seconda convocazione devono intercorrere almeno tre giorni. Nel computo degli “aventi diritto al voto”, sia in fase di costitutiva del quorum che in fase deliberativa, per ogni Socio saranno conteggiati i voti di cui è portatore. Ai fini della determinazione del quorum costitutivo sopra richiesto, eventuali quozienti con virgola, risultanti dai conteggi, verranno arrotondati all’unità inferiore alla quale si aggiungerà l’unità (metà più uno).          

Art. 19) L’Assemblea straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua vece, dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano presente, il quale nomina, fra gli aventi diritto al voto, un segretario verbalizzante. L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita ed atta a deliberare, in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto, mentre in seconda convocazione varrà quanto previsto per l’Assemblea ordinaria in seconda convoca. Nel caso in cui, ai fini della determinazione del quorum, risultassero quozienti con virgola, questi verranno arrotondati all’unità inferiore, per il soddisfacimento del requisito del quorum costitutivo. L’Assemblea straordinaria delibera validamente e favorevolmente, intendendosi, con questi termini, approvato quanto proposto all’Ordine del Giorno, sia in prima convoca che in seconda convoca, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti ed aventi diritto al voto. Valgono e sono applicate, anche in sede di assemblea straordinaria, le definizioni sopra riportate per gli “aventi diritto al voto”. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, materia di competenza dell’Assemblea straordinaria e sempre fermo il quorum costitutivo, occorrerà, sia in prima convoca che in seconda convoca, il voto favorevole di tutti i Soci presenti ed aventi diritto al voto, meno uno.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari devono essere debitamente trascritte e sottoscritte dal Presidente e dal segretario dell’Assemblea, nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci o su supporti equipollenti e conservati presso la sede dell’Associazione fino allo scadere del quinto esercizio sociale successivo a quello in cui si è tenuta l’Assemblea. ln caso di Consultazione Scritta, verrà redatto verbale sintetico con l’indicazione del risultato della Consultazione. Anche in questo caso i documenti della Consultazione dovranno essere conservati presso la sede dell’Associazione nei termini sopra descritti.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l’Organo esecutivo e gestionale dell’Associazione ed è eletto dall’Assemblea, ogni tre esercizi sociali, restando in carica sino all’approvazione del Bilancio relativo al terzo esercizio coprente il periodo del mandato. Sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo, resterà in carica quello in scadenza di mandato. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta. ln caso di cessazione dalla carica di membro del Consiglio Direttivo, per qualsivoglia ragione o motivo, può venirne cooptato uno nuovo, che resterà in carica sino alla successiva assemblea. ln quella sede l’Assemblea ne nominerà uno nuovo o lo confermerà, ed il nominato resterà in carica sino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo. ln difetto, l’assemblea ridurrà il numero dei consiglieri. Il Consiglio Direttivo, nomina, al proprio interno, uno o più Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere.

I Consiglieri non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione (intendendosi quest’ultima quali atti dispositivi incidenti sul patrimonio sia in acquisizione che in dismissione). Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

  • le decisioni inerenti alle spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale ed alla loro esecuzione per la gestione dell’Associazione;
  • le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari ed eventualmente commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell’Associazione ed alla loro esecuzione; e l’assunzione e la direzione del personale dipendente ed al loro coordinamento; l’assunzione dei collaboratori e dei lavoratori sportivi di cui si avvale l’Associazione ed il loro coordinamento; la cessazione dei predetti rapporti lavorativi o collaborativi;
  • la redazione annuale del Bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro i due mesi dalla chiusura dell’esercizio; l’adozione di schemi numerici di bilancio propri delle società commerciali (Stato Patrimoniale e Conto Economico), in sostituzione del rendiconto economico -finanziario- patrimoniale, per la redazione del Bilancio, in adozione degli adeguati assetti contabili
  • la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale; l’individuazione dei libri dell’Associazione da tenere
  • la fissazione delle quote sociali;
  • la facoltà di nominare, tra i Soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; la redazione e approvazione del Regolamento Interno;   le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell’Assemblea;   la delibera sull’ammissione di nuovi Soci/Associati; ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscano ad altri organi;   intrattenere rapporti con istituti di credito per operare su eventuali conti correnti che saranno aperti a nome dell’Associazione, per le finalità operativo/gestionali della stessa, specificando che l’Associazione non potrà mai operare con conti correnti recanti saldi a debito;   richiedere l’emissione di libretti di assegni bancari e trarre assegni;   richiedere l’emissione di assegni circolari;   effettuare ordinarie operazioni di sportello presso istituti bancari;   stipulare e dare esecuzione a contratti utili e necessari per il corretto ed ordinario funzionamento dell’Associazione   delegare, al proprio interno, specifiche attività, attribuendone gli adeguati poteri   istituire e regolare specifici Comitati temporanei per finalità compatibili con il presente Statuto   intrattenere rapporti e collaborare con altri organismi che abbiano uguali finalità.
  • curare ogni adempimento dichiarativo di natura fiscale, contributivo ed amministrativo in genere, che sarà so iscritto dal Presidente, quale rappresentante legale dell’Associazione
  • La Rappresentanza legale dell’Associazione spetterà al Presidente ed ai Consiglieri con delega di poteri; in quest’ultimo caso la rappresentanza varrà solo nell’ambito dei poteri delegati.

ln caso di adozione di Regolamento Interno, questo dovrà essere esposto nella bacheca del luogo di esercizio effettivo dell’attività dell’Associazione, ed i Soci, nel momento di iscrizione all’Associazione, dovranno attestare di averne preso conoscenza, di accettarlo e di dichiarare di rispettarlo e di farlo rispettare dai propri Associati rappresentati.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuarsi alternativamente, con avviso scritto o mediante e-mail o Whatsapp o Sms, da effettuarsi almeno tre giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un Vice presidente o, in difetto, dal consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. ln caso di parità di voti l’argomento proposto in delibera, si intenderà come rifiutato.Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.24) Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e provvede alla sua convocazione, vigila sull’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest’ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti, il tutto con efficacia immediata. Le dimissioni devono essere date in form scritta. ln questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, u Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l’Assemblea ordinaria entro otto giorni e nel mentre curerà la gestione ordinaria, con i Consiglieri non dimissionari.

Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, cura la redazione e la tenuta dei libri dell’Associazione e dei registri e dei supporti contabili, curando la loro conservazione con l’archiviazione dei documenti dell’Associazione, ed effettua lavori di segreteria in genere.

Art. 28) Il Tesoriere, nominato all’interno del Consiglio Direttivo, presiede alla gestione amministrativa contabile dell’Associazione, sovraintendendo alla tenuta delle scritture contabili, ed al corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi in genere. Provvederà alla predisposizione di tutti gli adeguati assetti contabili e organizzativi adeguati alle necessità dell’Associazione che costituiscano strumenti utili al Consiglio Direttivo per l’assunzione delle corrette decisioni gestionali e per la redazione del Bilancio, la cui redazione è di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo, nella sua collegialità. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti, con obbligo di segnalazione al Presidente. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. ln caso di impedimento allo svolgimento delle rispettive funzioni od in caso di cessazione della carica, per qualsivoglia motivo, il Presidente subentrerà nelle funzioni, sino a rimozione dell’impedimento od a nuova nomina. Sarà competenza esclusiva del Consiglio Direttivo, approvare o meno, chiedendo eventuali variazioni necessarie, gli assetti contabili ed organizzativi predisposti dal Tesoriere: il Consiglio Direttivo sarà l’unico responsabile dell’adeguatezza degli assetti.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 29) Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:

  • quote di iscrizione e/o dalle quote versate per i servizi istituzionali versati dai Soci;
  • avanzi eventuali derivanti da entrate di carattere commerciale; eventuali contributi, liberalità, donazioni, legati ricevuti da privati o da enti pubblici, giacenza di cassa residuali da raccolta fondi;   eventuali beni mobili, di proprietà dell’Associazione

Art. 30) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra i Soci, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 31) L’anno sociale coincide con l’esercizio economico/finanziario che va dal 1 0gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il Bilancio entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto l’andamento economico-finanziario della gestione dell’Associazione e la relativa consistenza patrimoniale, come sopra indicato, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti dei Soci. Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l’Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige, per il tramite del suo Consiglio Direttivo, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 32) Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria dei soci su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori e determinerà le modalità procedimentali della fase liquidatoria. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

Norme finali

Art. 33) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra i soci o tra costoro e l’associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di un arbitro unico, su iniziativa di u delle parti in conflitto, da nominarsi dal Presidente dell’Ordine Forense di Biella. L’arbitro deciderà ritualmente secondo diritto con lodo pronunciato entro trenta giorni dall’accettazione dell’incarico. Sede dell’arbitrato sarà il domicilio dell’arbitro e le spese della procedura saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa disposizione motivata dell’arbitro. Prima di accedere alla procedura arbitrale, sarà obbligatoriamente esperito un tentativo conciliativo da proporsi avanti un ente di mediazione ex D. Lgs. n 028/2010.

Art. 34) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle vigenti norme stabilite del Codice Civile in materia di associazionismo ed alle specifiche norme fiscali vigenti in materia di enti no profit.